[vol. VII, pp. 454-467, n. 1049]
Torino, 8 dicembre 1916
DEL VOTO E VIRTÙ DELLA POVERTÀ
I.
La povertà di spirito, in quanto significa moderazione dell'affetto alle ricchezze, è un obbligo imposto dalla legge naturale a tutti gli uomini, e N[ostro] S[ignore] Gesù Cristo nel proclamarla prima fra le beatitudini non fece che confermare questo precetto naturale, inculcandone però l'osservanza in grado superiore ai suoi seguaci, ed aggiungendovi poi il consiglio della rinunzia effettiva e completa ai beni della terra per amor suo. Questo consiglio fu da voi generosamente abbracciato coll'emettere il giura-mento di consecrarvi all'Istituto e di osservare la povertà conforme alle Costituzioni: due atti che sono generalmente espressi coll'unica parola di professione religiosa; ma che conviene considerare separatamente per precisare gli obblighi derivanti da ciascuno di essi.
Pertanto, professando povertà nell'Istituto, voi avete promesso a Dio due cose: 1° osservare il giuramento o voto di povertà nei limiti fissati dalle nostre Costituzioni; - 2° assumervi gli obblighi che sono annessi alla professione dello stato religioso: obblighi che si compendiano nel dovere di tendere alla perfezione coll'osservanza del voto stesso e delle Regole dell'Istituto, sotto la dipendenza dei Superiori. Dal voto deriva direttamente l'obbligo di astenervi dagli atti di proprietà riguardo alle cose temporali, nei limiti a cui è circoscritto lo stesso voto; dalla professione religiosa invece nasce l'obbligo di tendere alla perfezione nell'esercizio della povertà; ossia di praticare questa virtù in tal grado da poter dire che tendete a raggiungere la perfezione nella povertà. In breve; voi avete due sorta di doveri: quelli del voto di povertà e quelli della virtù della povertà, come ben s'intitola il capo di questa materia nelle nostre Costituzioni.
DEL GIURAMENTO O VOTO DI POVERTÀ.
II.
Per ben comprendere gli obblighi derivanti dal voto o giuramento di povertà, quale è emesso nel nostro Istituto, conviene premettere:
1. - Il nostro giuramento, lasciando sussistere il diritto di possedere e d'acquistare in alcuni casi (Costituzioni art[icolo] 20), è un voto semplice, il quale, come si usa in altre Congregazioni, è fatto in conformità alle Costituzioni dell'Istituto (vedi art[icolo] 18).
- Da ciò ne consegue che gli obblighi da esso imposti non sono da misurarsi soltanto dalle esigenze del voto di povertà in genera-le, ma devesi ancor sempre tener conto delle Costituzioni, da cui possono derivare obblighi più o meno stretti a tenore delle medesime. Questa osservazione non va mai dimenticata allorché si consultano autori di morale o di ascetica, i quali considerando soltanto il voto di povertà in generale, danno per leciti certi atti, i quali sono invece vietati dalle costituzioni e regole proprie dei singoli Istituti.
2. - Riguardo alle nostre Costituzioni vi ricordo nuovamente, come già vi scrissi, che la Sacra Congregazione non ha approvato il disposto delle medesime al capo VIII, Ni 20 e 21; ma ha voluto che fossero modificate nel senso che dei beni avuti dai parenti (1 ° periodo del N° 20) i missionarii tenessero la sola proprietà, ma che per l'uso e amministrazione di essi dipendessero dalla licenza del Superiore, allo stesso modo che dei beni non loro proprii;
3. - Premetto ancora che sempre quando si dice necessaria la licenza del Superiore, devesi intendere la licenza mia, o del Vice-Superiore, o di S[ua] E[ccellenza] Mons[ignor] Perlo pel Vicariato del Kenya, e di Mons[ignor] Barlassina pei residenti nella Prefettura del Kaffa.
III.
1. - Il giuramento, o voto semplice di povertà consiste essenzialmente nella rinunzia fatta per amor di Dio al diritto di disporre e di usare dei beni materiali a proprio arbitrio, senza il permesso del Superiore. Si dice dei beni materiali, cioè di quanto è stimabile o pagabile a prezzo; non si estende perciò a cose di nessun valore; né ai beni puramente spirituali. Sono equiparate alle cose spirituali le reliquie dei santi, a parte la custodia, se fosse preziosa.
2. - I beni materiali cui si estende il voto si possono riassumere in cinque classi:
- Beni proprii della Comunità;
- Beni di proprietà privata altrui;
- Beni di nessuno o del fisco;
- Il frutto o provento delle industrie e lavori del missionario;
I beni di proprietà del missionario (a tenore dell'art[icolo] 20 Cost[ituzioni] 1ª parte).
3. - Gli atti che riguardo ai beni materiali possono essere vietati dal giuramento sono quattro:
L'acquisto cioè l'appropriarsi comunque una cosa: comprarla, riceverla in dono, in permuta o cambio, esigere o prendere ad imprestito denaro od oggetti, ed in generale tutti gli atti per cui si entra in possesso d'una cosa;
L'uso e usufrutto che significano servirsi delle cose non fungibili (come oggetti, vestiario, libri, ecc[etera]) oppure consumare le cose fungibili (cibi, bevande, ecc[etera]), che si suole estendere an-che alla distruzione di qualche oggetto avvenuta per trascuranza (rottura di cose fragili, spreco di vestiario e simili);
Il possesso per cui s'intende il ritenere presso di sé o d'altri una cosa come fosse propria, o soltanto per servirsene, od anche semplicemente pel gusto di possederla;
L'alienazione che comprende la vendita, la donazione, la per-muta, il dare ad imprestito - anche ai confratelli, - il rimettere ai debitori dell'Istituto i loro debiti, ed in generale tutti gli atti con cui si passa ad altri la proprietà, l'uso o usufrutto dei beni di cui pel voto non si può disporre.
IV.
Da questi principii generali si deduce:
1. - Manca alla povertà chi si appropria palesemente o di nascosto, oppure riceve da altri, che non sia il Superiore, danaro od oggetti appartenenti alla Comunità, o proprii di qualche persona; sia che li prenda per usarne o consumarne, e sia anche solo per ritenerli. Ciò avviene specialmente di libri, oggetti di cancelleria, utensili da lavoro e provviste relative, arnesi ed oggetti d'arredamento di abitazione e simili.
2. - È ugualmente contro la povertà il prendere ad imprestito denaro od oggetti, sia da estranei e sia dai confratelli; scambiarsi a vicenda tra compagni le cose tenute col debito permesso, perché questo si limita all'atto di possederle, non di permutarle, ciò che è trapasso di proprietà o d'uso.
3. - Chi riceve danaro od oggetti in sola custodia non pecca propriamente contro il voto di povertà, perché non li ritiene in nome proprio: sono però da tener presenti i danni morali e mate-riali che possono derivare alla Comunità nel caso che gli oggetti custoditi andassero perduti o fossero rubati, perché in tali casi il pubblico non incolpa solo il detentore, ma tutta la Comunità. - Perciò è mia intenzione che, come è stabilito in altre Congregazioni, nessun missionario accetti in particolare questi depositi; in ogni caso, prima di farlo, ne domandi licenza al Superiore.
4. - Quanto all'appropriazione di cose non spettanti all'Istituto, ma di proprietà privata, bisogna aggiungere che se l'appropriazione avviene contro la volontà del padrone, oltre al peccato contro il voto di povertà, si commette un furto e si è tenuti alla restituzione.
5. - Chi prende o ritira cose di nessuno - come frutti del suolo pubblico, un oggetto perduto - non può farlo con animo di appropriarsi tali cose, ma solo prenderle materialmente, quasi in custodia, a nome della Comunità, alla quale l'oggetto, se è di nessuno, resta subito acquisito (Costituz[ioni] art[icolo] 22); deve quindi riferirne al Superiore alla prima occasione, e frattanto ritenere l' oggetto come in custodia, e se, potendolo, non interpella il Superiore, e continua a ritenere l'oggetto, comincia a mancare di povertà per possesso illecito.
6. - Riguardo al frutto o ricavo delle industrie o lavori del missionario, e così dei compensi pei medesimi, sono tutte cose spettanti di diritto alla Comunità, e devono considerarsi come cose già ad essa acquisite (Costit[uzioni] art[icolo] 22); e perciò si applica alle medesime quanto fu detto dell'appropriazione dei beni di Comunità.
7. - I beni proprii del missionario non possono provenirgli fuor-ché per donazione o per eredità; non può quindi comprarne altri, o permutare quelli che già possiede, perché ciò sarebbe atto di amministrazione, per la quale egli deve dipendere dal Superiore.
V.
1. - L'uso e usufrutto delle cose di Comunità deve farsi soltanto nel modo e misura determinati dal Superiore o dalle Regole. - Per-ciò quel che il Superiore concede di usare per un dato scopo, ad esempio il denaro pel vitto, non può spendersi per altri acquisti o per lavori; e viceversa ciò che è fissato da spendersi in lavori, non va consumato pel vitto; così facendo si mancherebbe non so-lo contro l'ubbidienza, ma anche al voto di povertà.
2. - Quel che è dato per un viaggio s'intende per le spese a ciò necessarie. Chi in viaggio fa spese eccessive pel vitto, alloggio, mancie, o spese superflue in passatempi od acquisti d'oggetti a cui non sia stato autorizzato, manca alla povertà.
3. - Quando per provviste o lavori è fissato dal Superiore un prezzo od una data mercede agli operai, è mancanza di povertà l'oltrepassare questi limiti; ed è superbia e cattivo spirito il criticare queste disposizioni, quasi che il Superiore non si renda abba-stanza conto delle circostanze di fatto, o dei doveri di giustizia, o delle esigenze per la dignità del missionario.
4. - Contro la povertà è il consumo disordinato ed eccessivo del proprio vestiario, dei libri ed oggetti di cancelleria, degli utensili da lavoro, strumenti ed attrezzi rurali e simili, per cui una co-sa che regolarmente può durare un dato tempo, si consuma e deteriora più presto. Così anche è contro la povertà la mancanza di cure ed attenzioni agli oggetti e derrate della Comunità, lasciandoli andar a male, come sarebbe per vivande, arnesi di cucina, stoviglie, vetrerie ed oggetti fragili, per abituale disattenzione; l'eccessivo consumo di combustibile, di luce; il non curare e non segnalare a chi di dovere i guasti e danni casuali che si vedono succedere nel mobilio ed oggetti della casa; il non impedirli potendo-lo; ad es[empio] col chiudere le finestre in caso di vento improvviso o pioggia, col mettere al riparo dalle intemperie le cose che possono soffrirne, i prodotti del suolo e simili. In tutte queste cose manca di povertà chi ha degli oggetti della casa meno cura che dei proprii: questo confronto dovrebbe farsi sovente, chiedendo a se stessi: se queste cose fossero mie, le tratterei così? se avessi da spendere del mio denaro, come mi regolerei?
5. - Se tutti possono peccare contro la povertà per incuria delle cose della Comunità, molto più mancherebbe chi è preposto all’amministrazione e custodia delle medesime. In questi casi la diligenza è per lui una speciale obbligazione; perciò dicono concordemente i moralisti che un religioso incaricato della cucina, della dispensa, della guardaroba, delle coltivazioni, degli animali e si-mili, può anche peccare gravemente contro la povertà per trascuranza e negligenza nell'adempimento del suo uffizio, e sarebbe te-nuto a riparare i danni per sua colpa causati alla Comunità.
VI.
Il possesso non riguarda naturalmente i beni di cui il missionario conserva la proprietà secondo le Costituzioni, ma solo quelli che non gli è permesso acquistare od usare, e vuolsi intendere sia che uno tenga la cosa presso di sé, sia che la tenga in deposito presso altri. - Esso non costituisce generalmente un peccato distinto da quello dell'acquisto e dell'uso, ma può esserlo:
1. - Se venendo a cessare la licenza che uno ottenne di possedere od usare qualche cosa, egli non si curi di chieder la rinnova-zione, ma continui in tale possesso od uso; da quel momento comincia a peccare contro la povertà. Ora una licenza può cessare in tanti modi:
- colla scadenza del termine fissato nella concessione;
- col cambiare delle condizioni determinate espressamente o tacitamente nella concessione; come se fu data per una malattia, cessa colla guarigione;
- quando la licenza è revocata sia esplicitamente, sia anche solo implicitamente; ad es[empio] se il Superiore ordina che quanti hanno licenze gliene riferiscano e chiedano conferma entro un dato tempo: trascorso questo, le licenze anteriori sono tacitamente revocate;
- la licenza solo presunta, la quale è lecita e valida in casi d'urgente necessità e d'impossibilità di ricorrere al Superiore, cessa dopo che è possibile dimandarla, o non v'è più quell'urgente necessità della cosa.
2. - Quando uno ha ragione fondata di temere che il Superiore venendo sia per togliergli l'oggetto che egli teneva con debita licenza, e perciò lo nasconde, non è più in buona coscienza e dovrebbe assicurarsi dell'intenzione del Superiore; se non lo fa, è in dubbio pratico sulla liceità del possesso, comincia quindi a peccare.
3. - Se uno, pentito di qualche acquisto fatto contro la povertà, propone seriamente - massime ove prometta in confessione - di mettersi in regola, ma che poi per attacco all'oggetto continui a tenerlo, mentre avrebbe comodità di chieder la licenza, questa sua continuazione di possesso è un nuovo peccato contro la povertà: peccato che si ripete quante volte, dopo una seria risoluzione di mettersi a posto, non si mette.
4. - Le cose che si posseggono con debita licenza in una casa non è permesso portarle seco quando si è destinati ad altra casa, ma è necessario un nuovo permesso per portarle seco nella nuova destinazione. - E su questo punto vi fo' notare che in occasione della partenza per le Missioni è mia precisa intenzione che non si portino via oggetti da Casa-madre, senza mio speciale permesso.
VII.
1. - L'alienazione per vendita, donazione, permuta, imprestito ecc[etera] sempreché sia fatta dei beni in qualunque modo spettanti o dovuti alla Comunità, oltre che un peccato contro la povertà è un atto nullo, perché fatto di cosa su cui il missionario non ha dominio. Per conseguenza egli è obbligato a fare il possibile per rescindere il contratto e riavere l'oggetto così alienato, e se non può riaverlo, è colpevole del danno recato alla Comunità e tenuto a risarcirnela.
2. - Gli imprestiti fatti ai confratelli di cose che uno tiene lecitamente sono considerati come atti di alienazione, epperciò per se stessi vietati come quelli fatti ad estranei; tuttavia trattandosi di cose minute e di imprestiti momentanei, si può ragionevolmente presumere la licenza del Superiore, a condizione però che sian fatti con moderazione e come semplici atti di cortesia, evitando la troppa facilità e la noncuranza che possono indurre ad un rilassamento_ di disciplina.
3. - E pur mancare contro la povertà, quasi per alienazione, il rinunciare a proventi dovuti alla Comunità, come rimettere ad un debitore della Casa il suo debito; rinunziare alla mercede che fosse dovuta al lavoro del missionario, ad una donazione o legato fattogli da persona non sua parente, ed anche da un suo stretto parente quando questi ha comunque lasciato capire che intendeva donare o legare all'Istituto od in favore delle Missioni (Costit[uzioni] art[icolo] 20). Quando al missionario vien fatta un'offerta od un dono per la Comunità, egli può e deve riceverlo con riconoscenza, conservarlo, ed alla prima occasione rimetterlo al Superiore.
4. - Parlando del dovere di accettare le offerte e doni fatti al missionario per l'Istituto, credo necessario inculcare, secondo lo spirito delle Costituzioni N° 27, che ogni missionario ha pure un certo dovere di adoperarsi, sempre con prudenza e discrezione, a procurare dei sussidi all'Istituto nella sfera delle sue conoscenze, e ciò per l'incremento ed estensione delle opere di evangelizzazione, che senza mezzi materiali non si possono compiere, e altresì pel consolidamento dell'Istituto medesimo, come a tutti i suoi membri dovrebbe stare a cuore.
5. - Quando per l'alienazione o in altri modi si è causato danno ai terzi od all'Istituto e vi sia, come fu detto, l'obbligo della restituzione, questa devesi fare dal missionario coi beni proprii, se ne possiede, e chi non ne avesse deve compensare la Comunità col vivere più parco, col limitare al puro necessario le spese a lui per-messe, con lavoro più diligente ed intenso ed in tutti quei modi con cui può vantaggiare l'Istituto.
VIII.
Sebbene dagli accenni fatti più volte, risultino abbastanza i di-ritti ed i doveri di povertà che ha il missionario riguardo ai beni proprii, converrà esporli nuovamente in breve. E sono che:
1. - Il missionario professo può ricevere dai suoi parenti (a tenore delle Costit[uzioni] N° 20) soltanto ciò che gli proviene per donazione o per eredità, non acquistare nuovi beni da essi per compera o permuta senza permesso.
2. - I frutti ed interessi di questi beni passano ad accrescere il suo capitale man mano che maturano.
3. - Di detti beni e frutti egli può disporre solo per testamento: non venderli, né donarli, né imprestarli, o compiere qualsiasi altro atto di amministrazione, o d'uso, o godimento senza la licenza del Superiore. E riguardo al servirsi di questo suo peculio è bene ricordare che non si esige soltanto la licenza del Superiore pei casi contemplati dalle Costituzioni art[icolo] 21 a. b., ma, stante la modifica fatta a queste dalla S[acra] Congregazione di cui vi ho detto fin da principio, la necessità della licenza si estende a qualsiasi atto di uso, tanto per sé che per altri, e per qualunque scopo o destinazione.
IX.
Il voto semplice non inabilita il religioso a fare atti di proprietà, ma gli vieta solo di farli a suo arbitrio, senza il permesso o licenza del Superiore. - Riguardo a questa licenza, conviene osservare:
1. - Che l'autorità essendo data da Dio al Superiore non in distruzione, ma in edificazione, egli non può e non deve usarla accordando licenze che fossero contrarie al bene spirituale del religioso o della Comunità. Inoltre il Superiore non può dare qualsia-si licenza a suo arbitrio, ma soltanto in conformità delle Costituzioni, all'osservanza delle quali egli pure è vincolato. Ne consegue perciò che chi desidera licenze in materia di povertà, deve esaminare prima se non sono contrarie al disposto delle Costituzioni e se non può darsi che sian poi nocive spiritualmente a lui, o causa di rilassamento della disciplina religiosa. In tali casi dovrebbe egli stesso astenersi dal domandarle, per non obbligare il Superiore ad una ripulsa che è sempre penosa.
2. - A chi vuol domandare una licenza raccomando semplicità e sincerità nell'esporre i motivi per cui la desidera, perché se fosse ottenuta presentando motivi che assolutamente non esistono - peggio se falsi - la licenza sarebbe surrettizia, epperciò nulla, e si peccherebbe egualmente contro la povertà facendone uso. Se invece nell'esporre il bisogno d'una licenza non si mentisce propriamente, ma solo si esagera un poco nelle ragioni addotte per ottenerla, essa è ancor valida, ma usandone si è poi sempre inquieti di co-scienza, con danno del proprio avanzamento nella perfezione.
3. - Nei casi urgenti in cui non è possibile ricorrere al Superiore, può bastare la licenza che dicesi presunta o interpretativa, ma perché non vi lasciate ingannare dal demonio e siate poi tranquilli nell'usarne, vorrei che prima di prendervi queste libertà consulta-ste spassionatamente la vostra coscienza e che esaminaste bene da-vanti a Dio se siavi vera necessità e urgente, ed ancora se quel che state per fare non è contrario alle Costituzioni, o di ostacolo al vostro bene spirituale o di cattivo esempio alla Comunità.
Quest'esame fatelo specialmente quando vorreste delle eccezioni al vitto comune, nel bere fuori pasto, nella cura dei piccoli malucci e incomodi di salute, nel procurarvi comodità o decorazioni nelle vostre camerette: tutte cose che possono essere contro il voto od almeno contro la virtù della povertà.
4. - La licenza presunta vale e dura soltanto finché concorrono assieme le due condizioni di necessità urgente della cosa ed impossibilità di ricorrere al Superiore. Se la necessità viene a cessa-re, cessa pure, come ho già detto, il permesso presunto del Superiore; quindi per continuare lecitamente nel possesso degli oggetti così presi, o nell'uso delle licenze che eran giustificate da quell'urgente necessità, deve chiedersi la licenza del Superiore.
5. - Sulla gravità o meno delle mancanze contro il voto di povertà, non credo il caso di trattenervi, perché parlando a persone che tendono alla perfezione sarebbe far loro un torto supporre che possano commettere peccati gravi ad occhi aperti, mentre non dovrebbero neppur commettere venialità pienamente volontarie. Noto soltanto che di questo punto del voto di povertà dovreste fare materia dell'esame particolare ogni giorno e massime per la confessione settimanale, passando minutamente in rassegna le singole azioni della vostra giornata; perché l'esperienza dimostra che le mancanze dei religiosi in fatto di povertà sono più frequenti di quel che non sembri generalmente, e molti di essi trovano in questo un serio ostacolo all'avanzamento nella perfezione.
VIRTÙ DELLA POVERTÀ.
X.
La virtù della povertà è quella che inclina il cuore a staccarsi dall'affetto ai beni della terra per amor di Dio. In un certo grado e misura, come ho già detto, questa virtù è obbligatoria, per tutti; ma l'obbligo vostro, riguardo alla medesima, si è di osservarla più perfettamente dei semplici fedeli, e ciò pel motivo che colla professione religiosa il tendere alla perfezione è divenuto per voi un dovere speciale; tantoché il non voler progredire è per un religioso un mancare positivamente al dovere del suo stato.
Ora, per un religioso, le differenze tra voto e virtù della povertà sono:
1. - Il voto riguarda direttamente gli atti esterni di proprietà che il professo si impone di non più fare - e conseguentemente di neppur volere o desiderare - di modo che violazioni del voto so-no soltanto l'esecuzione esterna, la volontà deliberata come pure il desiderio di quegli atti esterni di proprietà che sono proibiti dal voto stesso. Ma anche senza arrivare fino a queste violazioni, uno potrebbe conservare un affetto, un attacco a tali cose: or bene il moderare questo affetto e sradicarlo man mano dal cuore è proprio della virtù della povertà. Si può quindi mancare alla virtù della povertà senza mancare al voto; però violando il voto si manca an-che sempre alla virtù.
2. - Da ciò si comprende che l'esercizio di questa virtù, quale si esige dal religioso è qualche cosa di superiore alle esigenze del solo voto, in quanto che la virtù impone un distacco dai beni temporali in grado superiore al distacco richiesto dal voto. Però voto e virtù di povertà si sostengono, per così dire, ed aiutano a vicenda, perché osservando bene il voto si è inclinati a crescere nel di-stacco di tali beni, ossia nella virtù stessa, e reciprocamente, cre-scendo in questo distacco, torna anche più facile osservare il vo-to. Viceversa chi non si curasse gran che della virtù, mette a peri-colo il voto medesimo, indebolendone il principio, sicché gli sarà poi ben difficile restar fedele al voto.
3. - Il voto ha una materia ben determinata, cioè quegli atti di proprietà già indicati e che per esso restano proibiti sotto pena di peccato; la virtù si estende anche a ciò che è di consiglio in questa materia, e può sollevarsi ad una perfezione sempre più alta. E sono appunto questi progressi ed incrementi nella virtù che fanno buono e fervente il religioso missionario.
XI.
1. - Quanto ai modi di mancare a questa virtù, essi sono tutti quegli atti in cui si esplica l'attacco ai beni materiali, come sarebbero:
- la stima eccessiva delle ricchezze;
- la brama intensa di possederne colla debita licenza;
- l’affezionarsi disordinatamente alle cose concesse per proprio uso;
- la troppa tenacità nel ritenerle e quindi la difficoltà a spogliarsene se richiesti;
- il rimpiangere con soverchio rammarico la perdita dei beni;
- l'uso di cose superflue e di lusso.
Questi atti s'intende sempre che riguardino cose le quali si possano possedere senza contravvenire al voto.
2. - Rispetto alla maggiore o minore perfezione a cui può arri-vare l'esercizio della virtù della povertà si sogliono distinguere tre gradi:
Il primo sta nell'abbandonare col cuore tutto ciò che si abbandonò col corpo, senza più rimpiangere la privazione dei beni e comodità che si avevano fuori della Comunità; è questo il minimo che possa richiedersi da un religioso missionario;
Il secondo grado sta nella rinunzia delle cose superflue che talora sembrano necessarie: così pel vitto il contentarsi di cibi o bevande un po' deficienti per quantità o scadenti per qualità (v[edi] Costit[uzioni] N° 23); pel vestito, non inquietarsi se un abito è poco ben fatto o rappezzato; per l'abitazione, star paghi del povero mobilio che vi è destinato. Dei religiosi un po' esigenti ed incontentabili in queste cose, S[an] Bernardo scrive che sono poveri signori perché vogliono esser poveri a patto che loro non manchi mai nulla: chi vuole elevarsi alla perfezione stia ben attento a non confondere il superfluo col necessario.
Il terzo grado è la rinunzia alle stesse cose necessarie (vedi Co-stit[uzioni] N° 23), con discrezione però e senza pregiudizio della sanità: paupertas necessariorum, al dire di San Bernardo. Ora vi han-no delle cose di cui non si può assolutamente far a meno, e riguardo a queste la povertà perfetta consiste nel servirsene colla massi-ma parsimonia. Ve ne sono altre sulla cui vera necessità può darsi che il demonio ci faccia illusioni: si confonde talora la necessità coll'abitudine, e pare di non poter far a meno di una cosa solo per-ché vi si è avvezzi. Ma come le abitudini si contraggono col ripetersi degli atti, così possono restringersi colle frequenti abnegazioni fino a deporle affatto: questa è vera perfezione di povertà.
XII.
Termino con una parola sui vantaggi della virtù della povertà:
1. - Il primo vantaggio è l'esenzione dai dolori e preoccupazioni inseparabili dalle ricchezze: ansietà, inquietudini, trepidazioni, disperazione: le tante spine insomma che accompagnano l’acquisto, il possesso, la perdita delle ricchezze, e che più non feriscono i veri poveri di spirito, sereni sempre e lieti colla più invidiabile tranquillità di cuore.
2. - Ma più che questo vantaggio temporale, sono preziosi i van-taggi spirituali che vi esporrò colle parole del compianto Mons[ignor] Marozio Vescovo di Susa. E sono: «l. il sussidio che presta alla perfetta abnegazione del proprio egoismo, la quale è il principio della perfezione spirituale. Poiché il nostro cuore non potendo vivere senza amare, quanto più si ritira dagli oggetti esterni e sensibili, tanto più si avvicina ai godimenti interni e soprasensibili che nascono dal dominio dell'anima sopra le proprie passioni, sopra le proprie maniere di vedere e di sentire; 2. l'aiuto che somministra alla conformità perfetta della nostra colla volontà di Dio che è il mezzo della perfezione. Di fatto quanto meno l'uomo confida in se stesso, tanto più si abbandona ai voleri di Dio; 3. l'impulso che imprime alla completa unione dell'anima con Dio, che è il fine di tutta la perfezione, giacché quanto più l'uomo si allontana da se stesso, tanto più si accosta e si unisce a Dio che lo regge e governa. E siccome la maggiore beatitudine in questa e nell'altra vita non può consistere in altro che in una maggiore unione dell'anima con Dio, è chiaro quindi quanto a ragione Gesù Cristo abbia chiamato la povertà di spirito una vera beatitudine: Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum».