[vol. VII, pp. 472-484, n. 1051]
Torino, 8 dicembre 1916
DEL VOTO E VIRTÙ DELLA POVERTÀ
I.
La povertà di spirito, in quanto significa moderazione dell'affetto alle ricchezze, è un obbligo imposto dalla legge naturale a tutti gli uomini, e N[ostro] S[ignore] Gesù Cristo nel proclamarla prima fra le beatitudini non fece che confermare questo precetto naturale, inculcandone però l'osservanza in un grado superiore ai suoi seguaci, ed aggiungendovi poi il consiglio della rinunzia effettiva e completa ai beni della terra per amor suo. Questo consiglio fu da voi generosamente abbracciato coll'emettere il giura-mento di consecrarvi all'Istituto e di osservare la povertà conforme alle Costituzioni: due atti che sono generalmente espressi coll'unica parola di professione religiosa; ma che conviene considerare separatamente per precisare gli obblighi derivanti da ciascuno di essi.
Pertanto, professando povertà nell'Istituto, voi avete promesso a Dio due cose: 1° osservare il giuramento o voto di povertà nei limiti fissati dalle nostre Costituzioni; - 2° assumervi gli obblighi che sono annessi alla professione dello stato religioso: obblighi che si compendiano nel dovere di tendere alla perfezione coll'osservanza del voto stesso e delle Regole dell'Istituto, sotto la dipendenza dei Superiori. Dal voto deriva direttamente l'obbligo di astenervi dagli atti di proprietà riguardo alle cose temporali; dalla professione religiosa invece nasce l'obbligo di tendere alla perfezione nell'esercizio della povertà; ossia di praticare que-sta virtù in tal grado da poter dire che tendete a raggiungere la perfezione nella povertà. In breve; voi avete due sorta di doveri: quelli del voto di povertà e quelli della virtù della povertà, come ben s'intitola il capo di questa materia nelle nostre Costituzioni.
DEL GIURAMENTO O VOTO DI POVERTÀ
II.
Per ben comprendere gli obblighi derivanti dal voto o giuramento di povertà, quale è emesso nel nostro Istituto, conviene premettere:
1. - Il vostro giuramento lasciando sussistere il diritto di possedere e d'acquistare in alcuni casi (Costituzioni art[icoli] 28-29), è un voto semplice, il quale, come si usa in altre Congregazioni, è fatto in conformità alle Costituzioni dell'Istituto (vedi art[icolo] 24).
- Da ciò ne consegue che gli obblighi da esso imposti non si misurano soltanto dalle esigenze del voto di povertà in generale, ma devesi ancor sempre tener conto delle Costituzioni, da cui posso-no derivare obblighi più o meno stretti a tenore delle medesime. Questa osservazione non va mai dimenticata allorché si consulta-no libri di ascetica, nei quali il voto di povertà essendo considera-to soltanto in generale, si danno per leciti certi atti, i quali sono invece vietati dalle Costituzioni e Regole proprie dei singoli Istituti.
2. - Premetto ancora che sempre quando si dice necessaria la licenza del Superiore, devesi intendere della licenza mia, o del Vice-Superiore, o di S[ua] E[ccellenza] Mons[ignor] Perla pel Vicariato del Kenya, e della Superiora e Vice-Superiora generali.
III.
1. - Il giuramento, o voto semplice di povertà consiste essenzialmente nella rinunzia fatta per amor di Dio al diritto di disporre e di usare dei beni materiali a proprio arbitrio, senza il permesso del Superiore. Si dice dei beni materiali, cioè di quanto è stimabile e pagabile a prezzo; non si estende perciò a cose di nessun valore, né ai beni puramente spirituali. Sono equiparate alle cose spiri-tuali le reliquie dei santi, a parte la custodia, se fosse preziosa.
2. - I beni materiali cui si estende il voto si possono riassumere in cinque classi:
Beni proprii della Comunità;
Beni di proprietà privata altrui;
Beni di nessuno o del fisco;
Il frutto o provento delle industrie e lavori delle missionarie;
I beni dotali proprii delle missionarie (a tenore delle Costituzioni art[icoli] 28 - 29 - 30).
3. - Gli atti che riguardo ai beni materiali possono essere vietati dal giuramento sono quattro:
L'acquisto cioè l'appropriarsi comunque una cosa, comprarla, riceverla in dono, in permuta o cambio, esigere o prendere ad imprestito denaro od oggetti, ed in generale tutti gli atti per cui si entra in possesso d'una cosa;
L'uso e usufrutto che significano servirsi delle cose non fungibili (come oggetti di vestiario, libri, ecc[etera]) oppure consumare le cose fungibili (cibi, bevande ecc[etera]) ed a questo consumo suole riferirsi anche la distruzione di qualche oggetto avvenuta per trascuranza (rottura di cose fragili, spreco di vestiario e simili);
Il possesso per cui s'intende il ritenere presso di sé o d'altri le cose che la povertà proibisce, sia considerandole come fossero proprie, sia soltanto per servirsene in caso di bisogno, e sia anche semplicemente pel gusto di possederle;
L'alienazione che comprende la vendita, la donazione, la per-muta, il dare ad imprestito - anche alle consorelle, - il condonare ai debitori dell'Istituto i loro debiti, ed in generale tutti gli atti con cui si passa ad altri la proprietà, l'uso o usufrutto dei beni di cui pel voto non si può disporre.
IV.
Da questi principii generali si deduce:
1. - Manca alla povertà la missionaria che si appropria palese-mente o di nascosto, oppure riceve da altri danaro od oggetti ap-partenenti alla Comunità, o proprii di qualche persona; sia che li prenda per usarne, o consumarli, e sia anche solo per ritenerli. Ciò avviene specialmente di libri, oggetti di cancelleria, arnesi da lavoro e provviste relative, oggetti di corredo personale, d'arreda-mento di abitazione e simili.
2. - È ugualmente contro la povertà il prendere ad imprestito denaro od oggetti sia da estranei, sia dalle consorelle, scambiarsi a vicenda le cose tenute col debito permesso, perché questo si limita all'atto di possederle, non di permutarle, ciò che è trapasso di proprietà e d'uso.
3. - Chi riceve danaro od oggetti in sola custodia non pecca propriamente contro il voto di povertà, perché non li ritiene in nome proprio: sono però da tener presenti i danni morali e mate-riali che possono derivare alla Comunità nel caso che gli oggetti custoditi andassero perduti o fossero rubati, perché in tali casi il pubblico non incolpa solo chi li ricevette, ma tutta la Comunità. Perciò è mia intenzione che, come è stabilito in altre Congrega-zioni, nessuna suora missionaria accetti in particolare questi depositi; ed in ogni caso, prima di farlo, ne domandi licenza al Superiore.
4. - Quanto all'appropriazione di cose non spettanti all'Istituto, ma di proprietà privata, bisogna aggiungere che se l'appropriazione avviene contro la volontà del padrone, oltre al peccato con-tro il voto di povertà, si commette un furto, e si è tenuti alla restituzione.
5. - Chi prende o ritira cose di nessuno - come frutti del suolo pubblico, un oggetto perduto - non può farlo con animo di appropriarsi tali cose, ma solo prenderle materialmente, quasi in custodia, a nome della Comunità, alla quale l'oggetto, se è di nessuno, resta subito acquisito; deve quindi riferirne al Superiore alla prima occasione, e frattanto ritenere l'oggetto come in custodia, e se, potendolo, non interpella il Superiore, e continua a ritenere l'oggetto, comincia a mancare di povertà per possesso illecito.
6. - Riguardo al frutto o ricavo delle industrie e lavori delle Suore missionarie, e così dei compensi pei medesimi, sono tutte cose spettanti di diritto alla Comunità, e devono considerarsi come cose già ad essa acquisite; perciò si applica alle medesime quanto fu detto dell'appropriazione dei beni di Comunità.
7. - I beni dei quali la missionaria conserva (Costit[uzioni] art[ico-lo] 28) o può acquistare (Costit[uzioni] art[icolo] 29) il dominio non possono provenirle fuorché per donazione o per eredità; non può quindi comprarne altri, né permutare quelli che già possiede, essendo questi tanti atti di amministrazione spettanti al solo Istituto (Costit[uzioni] art[icolo] 30).
V.
1. - L'uso e usufrutto delle cose di Comunità deve farsi soltanto nel modo e misura determinati dal Superiore o dalle Regole. - Perciò quel che il Superiore concede di usare per un dato scopo, ad esempio il denaro pel vitto, non può spendersi in altri acquisti o per lavori; e viceversa ciò che è fissato da spendersi in lavori non va consumato pel vitto; così facendo si mancherebbe non solo contro l'ubbidienza, ma anche al voto di povertà.
2. - Quel che è dato per un viaggio s'intende per le spese a ciò necessarie. La suora che in viaggio fa spese eccessive pel vitto, alloggio, mancie, o spese superflue, in passatempi od acquisti d'oggetti a cui non sia stata autorizzata, manca alla povertà.
3. - Quando per provviste e lavori è fissato dal Superiore un prezzo ed una data mercede agli operai, è mancanza di povertà l'oltrepassare questi limiti; ed è superbia e cattivo spirito il criticare queste disposizioni, quasi che i Superiori non si rendano abbastanza conto delle circostanze di fatto, o dei doveri di giustizia, o delle esigenze pel decoro delle missionarie.
4. - Contro la povertà è il consumo disordinato ed eccessivo del proprio vestiario, dei libri ed oggetti di cancelleria, degli arnesi da lavoro e simili, per cui una cosa che regolarmente può durare un dato tempo, si consuma e deteriora più presto. Cosi anche è contro la povertà la mancanza di cure ed attenzioni agli oggetti e derrate della Comunità, lasciandoli andar a male (come sarebbe per vivande, arnesi di cucina, stoviglie, vetrerie ed oggetti fragili) per abituale disattenzione; l'eccessivo consumo di combustibile, di luce; il non curare e non segnalare a chi di dovere- i guasti e danni casuali che si vedono succedere nel mobilio ed oggetti della casa; il non impedirli potendolo - ad es[empio] col chiudere le finestre in caso di vento improvviso o pioggia, col mettere al riparo dalle intemperie le cose che possono soffrirne, i prodotti del suolo e simili. - In tutte queste cose manca di povertà la suora che ha degli oggetti della casa meno cura che dei proprii: questo confronto dovrebbe farsi sovente, chiedendo a se stesse: se queste cose fossero mie, le tratterei così?
5. - Se tutti possono peccare contro la povertà per incuria delle cose della Comunità, molto più mancherebbe la suora che fosse preposta all'amministrazione e custodia delle medesime. In questi casi la diligenza è per lei una speciale obbligazione; e perciò dicono concordemente i moralisti che una religiosa incaricata del-la cucina, della dispensa, della guardaroba, delle coltivazioni, de-gli animali e simili, può anche peccare gravemente contro la povertà per trascuranza e negligenza nell'adempimento del suo uffizio, e sarebbe tenuta a riparare i danni per sua colpa causati alla Comunità.
VI.
Il possesso non riguarda naturalmente i beni di cui la missionaria conserva la proprietà radicale secondo le Costituzioni, ma solo quelli che non le è permesso acquistare od usare, e vuolsi intendere sia che ella tenga la cosa presso di sé, sia che la tenga in deposito presso altri. - Esso non costituisce generalmente un peccato distinto da quello dell'acquisto e dell'uso, ma può esserlo:
1. - Se, venendo a cessare la licenza che alla missionaria fu concessa di possedere od usare qualche cosa, ella non si curi di chiederne la rinnovazione, ma continui in tale possesso ed uso; da quel momento comincia a peccare contro la povertà. Ora una licenza può cessare in tanti modi:
- colla scadenza del termine che fosse fissato nella concessione;
- col cambiare delle condizioni determinate espressamente o tacitamente nella concessione; come se fu data per una malattia, cessa colla guarigione;
- quando la licenza è revocata sia esplicitamente, sia anche solo implicitamente; ad es[empio] se il Superiore ordina che tutte le licenze ottenute gli siano riferite e se ne domandi la conferma en-tro un dato tempo: trascorso questo, le licenze anteriori sono tacitamente revocate;
- la licenza solo presunta, la quale è lecita e valida in casi d'urgente necessità e d'impossibilità di ricorrere al Superiore, cessa dopo che è possibile dimandarla, oppure non v'è più quell'urgente necessità della cosa.
2. - Quando una missionaria avesse ragione fondata di temere che il Superiore venendo sia per toglierle un oggetto che ella teneva con debita licenza, e per questo lo nasconde non è più in buona coscienza e dovrebbe assicurarsi dell'intenzione del Superiore; se potendo, non si assicura, comincia da quel momento a peccare con-tro la povertà.
3. - Colei che pentita di qualche acquisto fatto contro la povertà, propone seriamente - massime ove prometta in confessione - di mettersi in regola, ma che poi per attacco all'oggetto continui a tenerlo, mentre avrebbe comodità di chieder la licenza, ricomincia un nuovo peccato contro la povertà; peccato che poi si ripete quante volte, dopo una seria risoluzione di mettersi a posto, non si mette.
4. - Le cose che si posseggono con debita licenza in una casa, non è permesso portarle seco quando si è destinati ad altra casa, ma è necessario un nuovo permesso per portarle nella nuova destinazione. - E su questo punto vi fo' notare essere mia precisa intenzione che in occasione della partenza per le Missioni non si portino via oggetti da Casa-madre, senza mio speciale permesso.
VII.
1. - L'alienazione per vendita, donazione, permuta, imprestito ecc[etera] sempreché sia fatta dei beni in qualunque modo spettanti o dovuti alla Comunità, oltre che un peccato contro la povertà, è un atto nullo, perché fatto di cosa su cui la missionaria non ha dominio. Per conseguenza sarebbe obbligata a fare il possibile per rescindere il contratto e riavere l'oggetto così alienato; e se non può riaverlo, è colpevole del danno recato alla Comunità e tenuta a risarcirnela.
2. - Gli imprestiti fatti alle consorelle di oggetti che una tiene lecitamente, sono considerati come atti di alienazione, epperciò per se stessi vietati come quelli fatti ad estranei; tuttavia, trattandosi di cose minute e di imprestiti momentanei, si può ragionevolmente presumere la licenza del Superiore, a condizione però che sian fatti con moderazione e come semplici atti di cortesia, evitando la troppa facilità e la noncuranza che possono indurre ad un rilassamento di disciplina.
3. - E pure mancare contro la povertà, quasi per alienazione, il rinunciare a proventi dovuti alla Comunità, come rimettere ad un debitore della Casa il suo debito, ad es[empio] se una suora condona ai suoi parenti ciò che le devono per corredo, per dote, per eredità; rinunziare alla mercede che fosse dovuta al lavoro della missionaria, ad una donazione, ad un legato fattole da qualunque persona. Quando alla missionaria vien fatta un'offerta od un dono per la Comunità essa può e deve riceverlo con riconoscenza, conservarlo, ed alla prima occasione rimetterlo alla Superiora.
4. - Parlando del dovere di accettare le offerte e doni fatti alle missionarie per l'Istituto, credo necessario inculcare, secondo lo spirito delle Costituzioni (N° 37) che ogni suora ha pure un certo dovere di adoperarsi, sempre con prudenza e discrezione, a procurare dei sussidi all'Istituto nella sfera delle sue conoscenze, e ciò per l'incremento ed estensione delle opere di evangelizzazione, che senza mezzi materiali non si possono compiere, e altresì pel consolidamento dell'Istituto medesimo, come a tutti i suoi membri dovrebbe stare a cuore.
5. - Quando per l'alienazione o in altri modi si è causato danno ai terzi od all'Istituto e vi sia, come fu detto, l'obbligo della restituzione, questa devesi fare dalla missionaria compensando la Comunità col vivere più parco, col limitare al puro necessario le spese a lei permesse, con lavoro più diligente ed intenso, ed in tutti quei modi con cui può vantaggiare l'Istituto.
VIII.
Sebbene dagli accenni fatti più volte, risultino abbastanza i do-veri di povertà che ha la Suora missionaria riguardo ai beni che costituiscono la propria dote, converrà esporli nuovamente in breve. E sono che:
1. - La missionaria professa oltre al conservare il dominio radi-cale dei beni e crediti che aveva all'atto della professione a tenore delle Costituzioni (Nº 28 e 29) può ricevere dai suoi parenti fino al 4° grado ciò che le proviene per donazione o per eredità, e di questi nuovi beni, se un po' notevoli, acquista il dominio come dei precedenti e passano subito in accrescimento della sua dote: dico un po' notevoli, perché se non son tali, deve cederli alla Casa.
2. - Di tutti i beni costituenti la dote, la suora missionaria non può disporre in alcun modo, cioè non può più fare alcun atto di alienazione, secondo che fu già spiegato (vedi sopra VII. 1. 2. 3), né lasciarli ipotecare e nemmeno disporne per testamento: per qualunque di questi atti la missionaria è obbligata ad eseguire quanto le sarà richiesto dal Superiore.
3. - L'amministrazione e l'usufrutto di questi beni spettano di pien diritto all'Istituto, il quale tiene in custodia il capitale della dote finché vive la suora, e frattanto ne esige e consuma ad uso della Comunità i frutti e gl'interessi.
IX.
Il voto semplice non inabilita la religiosa missionaria a fare atti di proprietà, ma le vieta solo di farli a suo arbitrio, senza il per-messo o licenza del Superiore. - Riguardo a questa licenza conviene osservare:
1. - Che l'autorità essendo data da Dio al Superiore non in distruzione, ma in edificazione, egli non può e non deve usarla accordando licenze che fossero contrarie al bene spirituale della religiosa o della Comunità. Inoltre il Superiore non suole dare qualsiasi licenza a suo arbitrio, ma soltanto in conformità delle Costituzioni. Ne consegue perciò che chi desidera licenze in materia di povertà, deve esaminare prima se non sono contrarie al disposto delle Costituzioni e se non può darsi che sianle poi nocive spiritualmente, o causa di rilassamento della disciplina religiosa. In tali casi dovrebbe la stessa suora astenersi dal domandarle, per non obbligare il Superiore ad una ripulsa che è sempre penosa.
2. - A chi vuol domandare una licenza raccomando semplicità e sincerità nell'esporre i motivi per cui la desidera, perché se fosse ottenuta presentando motivi che assolutamente non esistono - peggio se falsi - la licenza sarebbe surrettizia, epperciò nulla, e si peccherebbe egualmente contro la povertà facendone uso. Se invece nell'esporre il bisogno d'una licenza non si mentisce propriamente, ma solo si esagera un poco nelle ragioni addotte per ottenerla, essa è ancor valida, ma usandone si è poi sempre inquiete di co-scienza, con danno del proprio avanzamento nella perfezione.
3. - Nei casi urgenti in cui non è possibile ricorrere al Superiore, può bastare la licenza che dicesi presunta o interpretativa; ma perché non vi lasciate ingannare dal demonio e siate poi tranquille nell'usarne, vorrei che prima di prendervi queste libertà consultaste spassionatamente la vostra coscienza e che esaminaste bene davanti a Dio se vi sia vera necessità e urgente, ed ancora se quel che state per fare non è contrario alle Costituzioni, o di ostacolo al vostro bene spirituale o di cattivo esempio alla Comunità.
Quest'esame fatelo specialmente nel voler delle eccezioni al vitto comune, nel bere fuori pasto, nella cura dei leggieri malucci e incomodi di salute, nel procurarvi piccole comodità di qualunque genere, tutte cose che possono essere contro il voto od almeno con-tro la virtù della povertà.
4. - La licenza presunta vale e dura soltanto finché concorrono assieme le due condizioni: necessità urgente della cosa e impossibilità di ricorrere al Superiore. Se la necessità viene a cessare, cessa pure, come ho già detto, il permesso presunto del Superiore; quindi per continuare lecitamente nel possesso degli oggetti così presi, o nell'uso delle licenze eh' eran giustificate da quell'urgente necessità, devesi chiedere la licenza del Superiore.
5. - Sulla gravità o meno delle mancanze contro il voto di povertà, non credo il caso di trattenervi, perché parlando a persone che tendono alla perfezione sarebbe far loro un torto supporre che possano commettere peccati gravi ad occhi aperti, mentre non dovrebbero neppur commettere venialità pienamente deliberate. Noto soltanto che di questo punto del voto di povertà dovreste fare materia dell'esame particolare ogni giorno e massime per la confessione settimanale, passando minutamente a rassegna le singole azioni della vostra giornata, perché l'esperienza dimostra che le mancanze delle persone religiose in fatto di povertà sono più frequenti di quel che non sembri generalmente, e molte suore trovano pur-troppo in questo un serio ostacolo all'avanzamento nella perfezione.
DELLA VIRTÙ DELLA POVERTÀ
X.
La virtù della povertà è quella che inclina il cuore a staccarsi dall'affetto ai beni della terra per amor di Dio. In un certo grado e misura, come ho già detto, questa virtù è obbligatoria per tutti; ma l'obbligo vostro, riguardo alla medesima, si è di osservarla più perfettamente dei semplici fedeli, e ciò pel motivo che colla professione religiosa il tendere alla perfezione è divenuto per voi un dovere speciale; tantoché il non voler progredire è per una religiosa un mancare positivamente al dovere del suo stato.
Ora, per una religiosa, le differenze tra voto e virtù della povertà sono:
1. - Il voto riguarda direttamente gli atti esterni di proprietà che la suora professa si impone di non più fare - e conseguentemente di neppur volere o desiderare - di modo che violazioni del voto sono soltanto l'esecuzione esterna, la volontà deliberata, co-me pure il desiderio di quegli atti esterni di proprietà che sono proibiti dal voto stesso. Ma anche senza arrivare fino a queste violazioni, la suora potrebbe conservare un affetto, un attacco a tali cose: or bene il moderare questo affetto e sradicarlo man mano dal cuore è proprio della virtù della povertà.
Si può quindi mancare alla virtù della povertà senza man-care al voto; però violando il voto si manca anche sempre alla virtù.
2. - Da ciò si comprende che l'esercizio di questa virtù, quale si esige dalla religiosa missionaria è qualche cosa di superiore alle esigenze del solo voto, in quanto che la virtù impone un distacco dai beni temporali in grado superiore al distacco richiesto dal voto. Però voto e virtù di povertà si sostengono, per così dire, ed aiutano a vicenda, perché osservando bene il voto sarete inclinate a crescere nel distacco da tali beni, ossia nella virtù stessa, e reciprocamente, crescendo in questo distacco, torna anche più facile osservare il voto. Viceversa colei che non si curasse gran che della virtù, mette a pericolo il voto medesimo, indebolendone il principio, sicché le sarà poi ben difficile restar fedele al voto.
3. - Il voto ha una materia ben determinata, cioè quegli atti di proprietà già indicati, e che per esso restano proibiti sotto pena di peccato; la virtù si estende anche a ciò che è di consiglio in questa materia, e può sollevarsi ad una perfezione sempre più alta. E sono appunto questi progressi ed incrementi nella virtù che fanno buone e ferventi le suore missionarie.
XI.
1. - Quanto ai modi di mancare a questa virtù, essi sono tutti quegli atti in cui si esplica l'attacco ai beni materiali, come sarebbero:
- la stima eccessiva delle ricchezze;
- la brama intensa di possederne colla debita licenza;
- l'affezionarsi disordinatamente alle cose concesse per proprio uso;
- la troppa tenacità nel ritenerle e quindi la difficoltà a spogliarsene se richieste;
- il rimpiangere con soverchio rammarico la perdita dei beni;
- l'uso di cose superflue e di lusso.
Questi atti s'intende sempre che riguardino cose le quali si possano possedere senza contravvenire al voto.
2. - Rispetto alla maggiore o minore perfezione a cui può arrivare l'esercizio della virtù della povertà si sogliono distinguere tre gradi:
Il primo sta nell'abbandonare col cuore tutto ciò che si abbandonò col corpo, senza più rimpiangere la privazione dei beni e comodità che si avevano fuori della Comunità; è questo il minimo che possa richiedersi da una religiosa missionaria;
Il secondo grado sta nella rinunzia alle cose superflue che talora sembrano necessarie: così pel vitto, il contentarsi di cibi o bevande un po' deficienti per quantità o scadenti per qualità (v[edi] Costit[uzioni] N° 34); pel vestito, non inquietarsi se una veste è poco ben fatta o rappezzata; per l'abitazione, star paghe del povero mobilio che vi è destinato. Delle persone religiose un po' esigenti ed incontentabili in queste cose, S. Bernardo scrive che sono povere signore; perché vogliono esser povere a patto che loro non manchi mai nulla: per elevarsi alla perfezione state ben attente a non con-fondere il superfluo col necessario.
Il terzo grado è la rinunzia alle stesse cose necessarie (vedi Costit[uzioni] N° 34), con discrezione però e senza pregiudizio della sanità: paupertas necessariorum, al dire di S[an] Bernardo. Ora vi hanno delle cose di cui non si può assolutamente far a meno, e riguardo a queste la povertà perfetta consiste nel servirsene colla massima parsimonia. Ve ne sono altre sulla cui vera necessità può darsi che il demonio ci faccia illusioni: si confonde talora la necessità coll'abitudine, e pare di non poter far a meno di una cosa solo perché ci si è avvezze. Ma come le abitudini si contraggono col ripetersi degli atti, così possono restringersi colle frequenti abnegazioni fino a deporle affatto: questa è vera perfezione di povertà.
XII.
Termino con una parola sui vantaggi della virtù della povertà.
1. - Il primo vantaggio è l'esenzione dai dolori e preoccupazioni inseparabili dalle ricchezze: ansietà, inquietudini, trepidazioni, disperazione: le tante spine insomma che accompagnano l'acquisto, il possesso, la perdita delle ricchezze, e che più non feriscono le vere povere di spirito, serene sempre e liete colla più invidiabile tranquillità di cuore.
2. - Ma più che questo vantaggio temporale, sono preziosi i vantaggi spirituali che vi esporrò colle parole del compianto Mons[ignor] Marozio Vescovo di Susa 2. E sono: «l. il sussidio che presta alla perfetta abnegazione del proprio egoismo, la quale è il principio della perfezione spirituale. Poiché il nostro cuore non potendo vivere senza amare, quanto più si ritira dagli oggetti esterni e sensibili, tanto più si avvicina ai godimenti interni e soprasensi-bili che nascono dal dominio dell'anima sopra le proprie passioni, sopra le proprie maniere di vedere e di sentire; 2. l'aiuto che somministra alla conformità perfetta della nostra colla volontà di Dio che è il mezzo della perfezione. Di fatto quanto meno l'uomo con-fida in se stesso, tanto più si abbandona ai voleri di Dio; 3. l'impulso che imprime alla completa unione dell'anima con Dio, che è il fine di tutta la perfezione, giacché quanto più l'uomo si allontana da se stesso, tanto più si accosta e si unisce a Dio che lo regge e governa. E siccome la maggiore beatitudine in questa e nell'altra vita non può consistere in altro che in una maggiore unione dell'anima con Dio, è chiaro quindi quanto a ragione Gesù Cristo abbia chiamato la povertà di spirito una vera beatitudine: Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum».